Per cominciare
La CER è un soggetto giuridico che:
- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- Gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti pubblici e religiosi a condizione che per tutti i membri la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
- L’ obiettivo principale deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
STRUTTURE PUBBLICHE
Comuni ed enti di territorio che abbiano la necessità di realizzare significativi abbattimenti dei costi delle forniture per le utenze pubbliche o che intendano realizzare progetti di efficientamento e razionalizzazione degli apparati per i servizi ai cittadini (illuminazione pubblica, sistemi di rifornimento per la mobilità elettrica, ECC …)
CONSUMATORI DOMESTICI E COMMERCIALI
Consumatori (domestici e commerciali) che intendono ottenere un risparmio, derivante dall’autoconsumo virtuale di energia rinnovabile prodotta dalla Comunità Energetica
PRODUTTORI DOMESTICI E COMMERCIALI
Produttori (domestici e commerciali) che, oltre ad ottenere il risparmio grazie all’auto consumo diretto, vogliano contribuire al costo dell’unità fotovoltaica da installare sul proprio tetto/ lastrico per godere di una remunerazione certa del capitale investito.
INVESTITORI PUBBLICI O PRIVATI
Aziende di territorio collegata alla CER che intendono investire nel progetto per ottenere una remunerazione certa del capitale e ridurre la propria Carbon footprint
AMBIENTALE
L’energia elettrica deve essere prodotta solo da fonti rinnovabili senza generare immissioni di CO2 in atmosfera
ECONOMICO
L’autoconsumo individuale (autoconsumo diretto dei produttori di energia rinnovabile) e l’incentivo sull’energia condivisa consente di ridurre i costi delle bollette elettriche
SOCIALE
La CER consente di ridurre
PROMOTORE
Soggetto che promuove la realizzazione della CER
MEMBRI
Soggetti che partecipano con i loro consumi elettrici o con la loro produzione di energia rinnovabile alla CER
PRODUTTORE
Responsabile dell’esercizio dell’impianto/I di produzione di energia rinnovabile e messa a disposizione della CER anche a mezzo di un contratto di noleggio
GESTORE E REFERENTE VERSO IL GSE
Gestore della piattaforma cloud di aggregazione e gestione dei dati di consumo/produzione dei membri, dei rapporti con il GSE (ente che eroga gli incentivi) ed eventualmente di supporto tecnico degli impianti
Entrambe le configurazioni si basano sull’autoproduzione di energia rinnovabile, ma si differenziano per la localizzazione degli impianti.
Con l’Autoconsumo Collettivo (AUC) gli autoconsumatori, che agiscono collettivamente, sono situati all’interno dello stesso edificio o condominio: l’energia prodotta può essere condivisa tra i condomini o i co-proprietari, ma è limitata al luogo specifico in cui viene generata.
Con le Comunità energetiche, invece, gli impianti sono situati vicini tra loro, ma non necessariamente all’interno dello stesso stabile.
La partecipazione è volontaria e aperta a chiunque ne esprima l’interesse attraverso una richiesta di adesione.
Per entrare a fare parte di una CER è necessario far parte dei soggetti ammissibili previsti dalla legge (persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale), essere un consumatore o un produttore di energia e dipendere dalla stessa cabina primaria di trasformazione dell’energia elettrica.
I membri nominano un soggetto delegato responsabile della gestione della Comunità Energetica Rinnovabile.
(Per ulteriori informazioni si può consultare il sito web del Gestore Servizi Energetici – GSE).
Sì. Il decreto legislativo 199 del 2021 prevede il rilascio di incentivi che si applicano sull’energia consumata virtualmente dalla CER grazie ai quali è possibile realizzare l’impianto rinnovabile e redistribuire un beneficio economico ai membri della CER.
L’ammontare degli incentivi sarà definito nel decreto attuativo per le CER.
Inoltre, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia complessivamente 2,2 miliardi di euro per sostenere la creazione delle CER nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Esistono poi singoli bandi regionali di incentivazione.
È bene precisare che gli incentivi vengono erogati sia sull’energia immessa nella rete nazionale sia su quella condivisa tra i membri della comunità, e riguardano gli impianti di tutte le dimensioni e potenze da pochi chilowatt fino a 1 MW.
In Europa lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili ha avuto inizio negli Anni Settanta, con l’installazione in Danimarca di alcuni impianti eolici da parte di cooperative di cittadini. Negli anni Ottanta il fenomeno si è diffuso poi anche in Germania e Belgio. In Italia le prime esperienze di CER risalgono all’inizio degli anni 2000, soprattutto al Nord.
La comunità energetica rinnovabile, per essere tale, deve possedere le seguenti caratteristiche:
- Essere vincolata da contratti di natura privataper quanto riguarda accordi per la vendita di energia;
- Scambiare energia attraverso la rete di distribuzione esistente.
I soggetti che partecipano alle C.E.R. devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Questi soggetti devono inoltre essere i ubicati nella stessa rete elettrica di bassa tensione, sotto la medesima cabina di trasformazione di media/bassa tensione.
L’energia condivisa all’interno della comunità è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti della comunità e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei membri associati. L’energia è considerata condivisa per l’autoconsumo istantaneo anche attraverso sistemi di accumulo.
E’ importante specificare che i partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla comunità quando lo desiderano.
Per approfondire
E’ un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità
E’ una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione
- Nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile (GAC) che agiscono collettivamente, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
- Nel caso di una comunità di energia rinnovabile (CER), è la comunità stessa;
Il Ritiro Dedicato da parte del GSE rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei produttori di elettricità per il collocamento sul mercato dell’energia elettrica immessa in rete, alternativa alla vendita diretta in Borsa.
In pratica, il GSE funge da acquirente e intermediario tra il produttore e il mercato dell’energia, con il vantaggio di semplificare le procedure e offendo, a determinate condizioni, una redditività più sicura rispetto ai prezzi che caratterizzano il mercato libero sulla Borsa, grazie a prezzi minimi garantiti.
Il prezzo di ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE è definito dall’Autorità per l’Energia ed è pari al prezzo zonale orario, ossia il prezzo che si forma sul mercato elettrico che varia in base all’ora nella quale l’energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l’impianto.
L’energia condivisa per l’autoconsumo è definita, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione
No. Non è necessario vivere nello stesso palazzo per condividere l’energia e nemmeno si deve per forza abitare in edifici vicini. Come prevede il decreto legislativo 199 del 2021, l’ambito di condivisione è quello della cabina elettrica primaria: è possibile condividere l’energia tra quartieri, cittadini diversi, o persino tra piccoli Comuni limitrofi.
L’impianto dovrebbe essere installato in prossimità dei consumatori. Luoghi ideali a questo scopo sono i terreni industriali in disuso o i tetti di un edificio pubblico (per esempio, una scuola) o i tetti .
La massima potenza complessiva degli impianti è stata recentemente incrementata a 1 MW, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199/2021; limite di taglia per l’accesso agli incentivi attualmente in vigore.